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(1450-1900)

Statutes of the Venetian Guild of Printers and Booksellers, Venice (1549)

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Statutes of the Venetian Guild of Printers and Booksellers, Venice (1549), Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org

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Chapter 1 Page 1



CAPITOLI DELL' UNI=
VERSITA DELLI STAM=
PATORI, ET LIBRARI.


Approbati, Laudati et confermati dalli
      Clariss. Signori Proveditori di Comu[ne].

IN ESSECUTIONE DELLA PARTE
Dell' Illustrissimo, Et Eccelso Consiglio di X.
sotto XVIII. Genaro. M.DXLVIII.

                  EL GLORIOSO, et grande IDDIO
                  conceda gratia a noi Stampatori
                  et Librari che tenemo Botteghe, et
                  Case aperte in quest' alma Citta di po=
ter fare et esseguir cose che siano per suo santo ser=
vitio, et a gloria et honor di questa serenissima
Repub. nel dar ordine et regola alle Cose dell'arte
nostra, accio che per l'avenire essa nostra Arte pos=
sa indrizar l'attioni sue a laude della divina Ma=
esta et a beneficio commune, sotto la protettione &
della gloriosa Vergine Madre del Signor nostro
Giesù Christo, et di questa felicissima et bene insti=
tuta Republica.

CAPITOLO PRIMO.

                  Sia creato prima un Collegio dell'
                  arte nostra di Stampatori, et Librari
                  chi tengono bottega, et vendono Libri
                  li quali de presenti siano obligati ritro=


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varsi tutti nella Chiesa di S. Giovanni et Paolo,
luogo solito alle nostre congregationi, nella Capel=
la de Sto. Rosario, et ini far dire una messa del Spi=
rito Santo da quelli Reverendi Padri all'altar del=
la Vergine Maria nostra advocata, et protettrice,
et alla Sagrestia di detti Reverendi Padri si deb=
ba dare una elemosina in detto giorno conveni=
ente ad arbitrio delli presenti Presidenti, et in
quel medesimo giorno, et Capella del Rosario,
si habbia a fare un Priore, dui Consiglieri, et
sei di Zonta, nel modo che seguita, et ogni patro=
ne di Stampa et di bottega pagar debbia in det=
to giorno lire una e soldi quattro ogni anno per &
ciascuno, et al dir della detta messa siano sempre
presenti il Priore, Conseglieri, et sei di Zonta con
il resto del collegio nostro. Et il Prior, Conse=
glieri et sei di Zonta che de presenti saranno e=
letti habino a durar per tutto Febraro venturo.

CAPITOLO II.

                  Che ogni anno nella Festa di S. Giovan=
                  ni Evangelista siano eletti a bossoli
                  et ballotte di tutto il corpo del Colle=
                  gio dell'arte nostra de Stampatori et
Librari un Priore, dui Conseglieri et sei di Zonta
delli piu atti et sufficienti al bisogno et governio di
questa Arte, et che non siano di menor eta d'anni
XXX. Iquali elleggersi debbano con l'ordine in
fra[???], dovendo li sei di Zonta ridursi, et seder
sempre con il [???] [???] [???] predetti.

CAPITOLO III



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                  Che ridutta che sarà l'Università, la
                  qual s'intendi ridutta a numero perfet=
                  to quando saranno ridutti li doi terzi
                  di tutto il numero de matricolati, li sin=
dici nostri debbano dar giuramento a cadauno &
delli congregati di dover per sua conscienzia eleg=
gere, et voler li megliori, piu sufficienti, et utili alla
nostra Università. Di poi sia in libertà di cadauno
delli ridutti nominar uno secondo la sua conscientia,
et tutti li nominati siano inbossolati, et uno per volta
per sorte estratto et ballottato, la qual ballotatione
debba esser secretta per fino che tutti li nominati saran=
no stati ballottati, et poi si habbino ad aprir li bossoli
et quelli che haveranno scosso piu ballotte dalli dui
terzi in fuso se intendano eletti et rimasti. Li dui ve=
ramente che dalli dui terzi in fuso haveranno piu
ballotte sotto li predetti sei di Zonta s'intendano
di rispetto, et intrar debbano in luogo di quelli che
per qualche accidente non potessero ridursi. Li quasi
Priore, Conseglieri et di Zonta entrar debbano nell'
officio il primo di Marso, et finire a di ultimo Fe=
braro, et cosi di anno in anno.

CAPITOLO IV

                  Che nel medesimo modo et forma si=
                  ano eletti a bossoli et ballotte dui Sin=
                  dici, li quali siano sempre assistente,
o al meno uno di essi, a tutte le ballottationi che si
faranno nella nostra Università, et non si possa bal=
lottare [???] [???] senza la presentia di uno di lo[ro


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et siano quelli che habbino a dar il giuramento al
Priore, Conseglieri, et altri ministri nostri che saran=
no eletti, et a tutto il Capitolo della nostra universi=
tà inanzi che si comincia a ballotare, et possino cosi
separati come uniti sindicare nel nostro Capitulo tut=
te le operationi che a loro parerano fatte per alcuno
di nostri officiali contra li nostri ordini. Et possino
far convocar il Capitolo per placitar i loro Sindica=
ti, et habbino quella autorità che hanno li sindici
delle Scuole grandi.

CAPITOLO V

                  Che quello che sara nominato per do=
                  versi ballottare ut supra non possi far=
                  si dispenar; ma il Priore, et Conseglie=
                  ri siano obligati far che sia ballottato
come gli altri, accio che non sia aperta la via che alcu=
no possa schifare le fatiche che li potessero toccare,
et similmente dopo che alcuno sara rimasto non pos=
sa refudare, sotto pena di pagar duc. X. diece.

CAPITOLO VI

                  Che doppo l'elettione delli nostr &
                  Priore, Conseglieri, et sei di Zonta or=
                  dinarij, et di rispetto si debba con [?]is=
tesso modo per la nostra Università elegger un
Scrivano, il quale habbia carico et officio di no=
tare, et scrivere nel presente nostro Capitolare
tutte le Leggi, et ordini datti che per l'avvenir saran=
no fatti, et ordinati per li nostri Signori pertinenti
alle cose di stamparia et libraria overo alla nostra


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università, et anchora tutte le cose che per il presen=
te nostro Capitolare si dechlariranno. Et cosi tutti
li ordini, et tutte le parti che si faranno per la nostra
Università, et ancora tutte le cose che si faranno com=
messe dalli Ministri nostri, si come alla giornata
et per varie occasione accaderà.

CAPITOLO VII.

                  Similmente dopo il Scrivanno, si eleg=
                  ga persona sufficiente ad esser nostro
                  Bidello, con quel salario che parerà
conveniente. L'officio del quale sia di convocare
il Priore, Conseglieri, et Zonta, cosi ordinarij &
come de rispetto, et tutta la Università quando li
sarà commesso. La qual convocatione sia per lui fat=
ta, ò personalmente, ò per poliza lasciata alla botte=
ga, ò a casa, per la quale sia dechiarito il giorno, l'ho=
ra, et il luogo ove si haveranno a ridurre, et debba=
rifferire al Scrivano la citatione di quelli che man=
cheranno di venire. Et far che sia notata a fine di
poter essequire li ordeni nostri contra quelli che chi=
amati non veniranno.
      Che tutti li predetti officiali habbino contumacia
de anno uno eccetto li dui di Zonta di rispetto, li
quali possino esser ballottati l'anno sequente.

CAPITOLO VIII

                  Che il nostro Priore sia deputato a te=
                  ner conto della Cassa distinto, et re=
                  golato secondo si conviene dechiaran=
do particolarmente tutti li denari che entranno in


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cassa, et per qual causa, et similmente la dispensa ac=
cio il dannaro della nostra Università sia conserva=
to et accresciuto. Et alla Cassa sopraditta siano po=
ste tre ferrature differenti, et dell tre chiavi una
sia datta al Priore et le due altre alli dui Consiglieri.

CAPITOLO IX.

                  Che il Priore et Conseglieri per otto
                  giorni avanti il suo finire dell'officio
                  debbano render conto dell'administra=
tione, et governo per loro fatta, al Priore, et Conseg=
lieri novi, et a quelli consegnar la Cassa con tutto
il denaro che haveranno in essa, et con quello anco=
ra che alor si doveva pagare in tempo del loro offi=
cio, restando i debitori alli quali haveranno essi fat=
to credenza per suo conto. Et debbano ancora consi=
gnare il capitolare et altre scritture che saranno di
la nostra Università. Delle quali consignationi ne
sia fatta notta particolarmente sopra un libro a
questo solamente deputato. La qual notta debba
esser fatta per il nostro scrivano, sotto pena de ducati
diece a cadauno di quelli per chi mancherà di fa=
re esse consignationni. La metà della qual pena
sia de luoghi pij secondo parerà alli Magistrici
Signori Proveditori de Comunae, et l'altra me=
tà sia messa nella cassa della nostra Università
et il medesimo sia de tutte le pene, delle quali si
fa mentione nel nostro Capitolare. Ma niuno del=
la nostra Università che sarà debitore della no=
stra cassa, per qual si voglia causa possa entrare in
capitolo a ballottare, ne possa essere ancora ballot[tato]


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tato ad alcun officio, sin che non haverà pagato il
suo debito, et siano obligati il Priore, et Conseglie=
ri subsequenti, sotto debito di sagramento, astringe=
re per Justitia tali debitori a satisfar il loro debito.

CAPITOLO X.

                  Che ogni ballottatione che sara fatta per
                  la nostra Università se intendi presa quan=
do passerà li dui terzi.

CAPITOLO XI.

                  Il nostro Priore, Conseglieri et sei di
                  Zonta, habbino carico et officio di com=
                  parire per nome dell'Università nost=
                  ra avanti l'Illustrissimo Dominio ove=
ro avanti li Clarissimi nostri Signori, overo aqua=
lunque magistrato, ove occorerà per bisogno del=
la nostra Università, et rispondere et dar l'inform=
ationi in ogni occorrentia che li farà dimandata
o tutti in sieme, o la maggior parte di loro, et di
esequire quanto per il nostro capitolare sarà com=
messo sopra di loro.

CAPITOLO XII.

                  Che quando il Priore overo alcun delli
                  Consegieri, per qualche giusto impedi=
                  mento non potesse intravenire in qual=
                  che attione per la nostra Università,
debbia in luogo suo entrar uno delli aggionti ordi=
narij il piu vechio, et similmente quando manche=
rà alcuno delli aggionti ordinarij debba entrar
uno de rispetto.

CAPITOLO XIII

            Che quando parerà al nostro Priore, Conse=


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glieri et sei di Zonta ordinarij trattare qualche co=
sa ardua, ò di molta Importantia, et per questo pares=
se a loro di haver in sieme quelli di rispetto, possano per
il nostro Bidello far intender alli predetti di rispet=
to, che si debbano ridurre et unirsi con li ordinarij
et se recusassero o mancassero d'unirsi et interve=
nire, caschino alla penna de duc. uno, salvo ogni
giusto impedimento.

CAPITOLO XIV.

                  Che in ogni caso di vacantia di Prio=
                  re, Conseglieri, et di Zonta ordinarij,
                  overo de rispetto, per morte, over per
                  altra causa, accio la nostra università
non sia derelitta del suo ordinario governo, si
debba subito di ordine delli predetti ridurre la U=
niversità, et sia fatta elettione in luogo del vacan=
te, secondo l'ordine et modo datto di sopra di una
altra persona ut supra.

CAPITOLO XV.

                  Il nostro Priore, Conseglieri, et sei di
                  Zonta siano obligati a ridursi tutti in
                  sieme per quel giorno, et hora che li sarà
                  fatto intendere per il nostro Bidello di
ordine della maggior parte, sotto pena di duc[at]o uno
salvo ogni giusto impedimento.

CAPITOLO XVI

                  Che cadauno della nostra università
                  quando sarà chiamato dal nostro Bi=
                  dello secondo il modo sopra detto a do
                  versi ridurre nel nostro Capitolo uni=
versale sia obligato venire sotto pena di grossi=
sie quando mancherà la prima volta, et di grossi=


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dodese quando mancherà la seconda, et la terza
duc[at]o uno, et sia privo la terza volta di ballotta=
tione per uno anno, salvo giusto impedimento.

CAPITOLO XVII.

                  Quando il nostro Capitolo sara con=
                  gregato, s'il nostro Priore, o alcuno
                  delli Conseglieri proponerà, et parlerà,
nissun' altro debba parlare, ne interrompere la sua
proposta, ò il suo parlare, sotto pena de duc. dui, et
nessuno della nostra Università ardisca di rispon=
dere ò proponere cosa alcuna, se prima non have=
ra dimandato licentia, et mentre questo parlerà
non sia da alcun'altro interrotto sotto pena di duc[at]o
uno a chi contrafarà, et cosi possa ogn'uno ordi=
natamente dire, et rispondere quello li parerà sen=
za causare confusione com'è conveniente.

CAPITOLO XVIII.

                  Che ogn'uno dell'Università nostra sia
                  chi si voglia sia tenuto portare rispetto
                  et riverentia al nostro Priore, Conseg=
lieri et sei di Zonta in cadauno luogo et non ar=
disca in modo alcuno in fatti, ne in parole ingiu=
riare, ne offendere la persona d'alcuno di detti mi=
nistri, sotto pena d'esser privo per anni dui di pot=
ter ballottare, ne haver officio alcuno, et pagare
alla nostra Cassa duc. tre. Medesimamente essi
ministri non ardiscano usar parole ingiuriose
contra alcuno della nostra Università, cosi ridot=
to in Capitolo, come fuora, sotto pena d'esser priva=
ti d'officio, et di pagare duc. sei, et parimenti, an=


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cora non ardisca nicuno altro della nostra Uni=
versità, cosi ridotto in Capitolo come fuora ingiu=
riarsi in modo alcuno l'un l'altro, sotto pena di du=
cati sei.

CAPITOLO XIX.

                  Che nessun'altro possa proponere, ne
                  metter parte nel Capitolo della nostra
                  università se non il Priore, et Consegli=
                  eri, et i Sindici ancora nelle cose perti=
nenti al loro officio.

CAPITOLO XX.

                  Niuno matricolato nella nostra Uni=
                  versità possa esser ballottato ne haver
                  officio alcuno, se prima per anni cin=
                  que non haverà tenuto botega, overo
in casa haverà venduto libri, overo haverà per anni
cinque fatto stampar.
      Et medesimamente tutti quelli matricolati che non
eserciteranno la mercantía de libri, overo l'arte
de stamparia non possino ballottare, ne haver offi=
cio alcuno.

Die. 14. Maij. 1567.

                  I Clarissimi M. Francesco Donato, M.
                  Paolo Contarini, M. Iacomo Mar=
                  cello honorandi Proveditori di Comune
                  iusta la parte presa nell'Illustrissimo
Consiglio di X sotto di 18 zenaro 1548, per la qu=
al, è conmesso a loro off[ici]o che per la regolatione del=
l'arte della Stampa et Libraria debbano dar quelli


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ordini che alle loro Signorie pareranno, veduta
parimente l'instantia fattali per gli Illustrissimi
Signori Capi di detto Consiglio, sotto di 29. No=
vembrio 1566 passato, circa il dover far esse=
quire essa deliberatione, et havuta sopra dicio=
matura, et diligente consideratione, vedute le
instantie fatte alli Presidenti dell'arte sotto di
23. April passato et uditili sopra i ricordi per loro
Presentatione non, uditi similmente alcuni altri
d'essi Librari, sue Signorie Clarissime per l'autto=
rita à loro concessa dalla prefatta parte termin=
nantes hanno commesso, che li sopra detti orde=
ni per loro Magnificentie statuiti per il bon gover=
no, et regimento di essa arte, siano inviolabil=
mente dalli Stampatori et Librari osservati,
sotto le pene in essi dechiariti, et sie ann. et g.

                        Francesco Donado. Proveditor di Comune.
                        Paolo Contarini. Proveditor di Comune.
                        Iacomo Marcello. Proveditor di Comune.

                                    Ioannes Pulverinus. Notarius
                                                Officij mandato.


Transcription by: Luis Sundkvist

    


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